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PROROGA STRAORDINARIA DEI TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI CONCESSA DAL DECRETO MILLEPROROGHE

Il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. Decreto Milleproroghe) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, di recente convertito in Legge n.14/2023, ha disposto una proroga straordinaria di termini presenti nei titoli abilitativi/autorizzativi per l’edilizia privata.


In particolare, il Decreto Milleproroghe prevede la proroga di due anni dei termini di inizio e di fine lavori relativi ai permessi di costruire, alle Scia ed alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023, ampliando, quindi, le proroghe già concesse dal Decreto Legge 21/2022.
Tali termini, infatti, dal 21 maggio 2022 erano già stati oggetto di proroga di un anno in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi causati dalla guerra in Ucraina.


L’estensione della proroga dei suddetti termini risulta rilevante anche in relazione agli adempimenti previsti per l’accesso agli incentivi corrisposti dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., che, come già evidenziato nei nostri comunicati nn.327 e 328 di Agosto 2022, ha ritenuto applicabile la proroga concessa dal Decreto Legge n.21/2022, cui fa riferimento il Decreto Milleproroghe.


Pertanto, i termini previsti dai decreti di riferimento per l’accesso agli incentivi, tra i quali rientrano anche i termini di entrata in esercizio, potranno subire un ulteriore differimento qualora si dimostri, al momento della presentazione della richiesta di accesso agli incentivi, di aver ottenuto la proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori, che potrà essere rilasciata a condizione che i termini non siano decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga e che al momento della comunicazione dell’interessato, i titoli abilitativi non siano in contrasto con eventuali nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.


Nello specifico, il GSE ha chiarito che la proroga, nel caso di titolo autorizzativo originario conseguito con un provvedimento espresso, dovrà sostanziarsi in un provvedimento espresso della competente amministrazione, attestante espressamente che il termine originario per la fine lavori è stato prorogato ai sensi del Decreto Legge n. 21/2022. Nel caso invece il titolo autorizzativo originario sia stato conseguito per silenzio assenso (ad esempio con PAS, DILA, SCIA, CILA ecc.), sarà sufficiente trasmettere la richiesta di proroga per la fine lavori ai sensi del Decreto Legge n.21/2022, corredata dall’evidenza di avvenuta ricezione da parte dell’Ente (protocollo leggibile, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).


Si ringrazia per l’aggiornamento e la consulenza l’Avv. Ambrogio Papa, che resta a disposizione degli associati per ogni chiarimento e supporto operativo in relazione all’illustrata proroga straordinaria.