Illegittimità dell’Assoggettamento a VIA di un Progetto Idroelettrico per Violazione della Normativa in Materia di Screening di cui al D. Lgs. 152/2006.
Con una recentissima pronuncia il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha accolto il ricorso di un associato avente ad oggetto il provvedimento con cui la Regione Calabria ha disposto l’assoggettabilità a VIA del progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico nel proprio territorio.
Nel caso di specie l’operatore presentava, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 3 del 4 agosto 2008, l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto completa di tutta la documentazione prescritta dalla legge.
La Regione, in un primo momento, interrompeva il procedimento chiedendo delle integrazioni documentali le quali venivano prontamente prodotte.
Essendo abbondantemente trascorsi i termini di legge per la conclusione del procedimento e non essendosi ancora conclusa la procedura di screening, l’operatore presentava ricorso gerarchico rappresentando ragioni di urgenza al fine di evitare il rischio di esclusione dalla graduatoria degli incentivi in cui era stata, nel frattempo, ammessa ai sensi del DM 6 luglio 2012.
La Regione, invece di concludere il procedimento già in gravissimo ritardo, nonostante la proposizione del ricorso gerarchico, interrompeva il procedimento richiedendo ulteriori integrazioni e chiarimenti procrastinando la conclusione del procedimento.
L’operatore provvedeva ad inviare l’ulteriore documentazione richiesta, ma la Regione riteneva di assoggettare ugualmente a VIA l’impianto.
Di interesse per gli operatori del settore è, nello specifico, la statuizione per cui la reiterazione delle richieste istruttorie ha comportato un’illegittima dilazione dei tempi del procedimento in aperta violazione dei termini di conclusione della procedura di screening in quanto contrastanti con il principio immanente secondo cui sia la normativa nazionale che quella regionale in materia di VIA “stabiliscono stringenti griglie di termini, il decorso dei quali di per sé comporta: a) l’impossibilità per l’Ente di richiedere ulteriori integrazioni documentali; b) l’illegittimità, in ogni caso, della sottoposizione a VIA del progetto esaminato”.
I giudici, accogliendo integralmente il ricorso, hanno censurato la condotta della Regione la quale avrebbe dovuto esprimersi entro i termini di legge (ex art. 20, c. 4, II per., del D. Lgs. 152/2006), e non estendere le tempistiche della procedura di screening mediante ulteriori richieste istruttorie senza approccio risolutivo ma unicamente finalizzate ad evidenziare le criticità del progetto “quasi che lo screening fosse una sorta di “caccia all’errore” e non un confronto sui contenuti”.
Si ritiene che una tale pronuncia possa costituire per gli operatori un precedente utile per arginare le lungaggini burocratiche che, purtroppo, caratterizzano gli iter autorizzativi nel settore delle rinnovabili.
Si ringrazia per il contributo l’Avv. Giovanni Battista De Luca, membro della I Commissione – Affari Legali, Regolatori e Fiscali – che ha seguito l’Associato giungendo al positivo risultato in parola, oggi a disposizione dei produttori per gli eventuali chiarimenti del caso.