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Royalties agli Enti Locali: Dovrà Pronunciarsi la Corte Costituzionale

Rimessione alla Corte Costituzionale dell’art. 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di convenzioni sottoscritte con i comuni aventi ad oggetto il pagamento di misure compensative meramente patrimoniali (cd. royalties).


Con ordinanza del 27 dicembre 2019 n. 8822, la V Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 953, della Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145 il quale dispone che “Ferma restando la natura giuridica di libera attività d’impresa dell’attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell’allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d’impresa del titolare dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili”.


Si rileva come il tema delle royalties è stato già affrontato in più occasioni sia dai giudici amministrativi che costituzionali che, al fine di arginare una prassi oramai invalsa tra gli enti locali di esigere dai titolari degli impianti somme di denaro, hanno affermato l’illegittimità delle richieste patrimoniali obbligandoli a restituire quanto indebitamente percepito in dipendenza dell’esecuzione delle convenzioni (ex art. 2033 c.c.).
Con la predetta normativa il legislatore nazionale, preso atto del consolidato orientamento formatosi in merito alla nullità delle convenzioni sottoscritte con i Comuni da operatori delle rinnovabili, è intervenuto per salvaguardare le casse degli enti locali le quali verrebbero messe a dura prova non solo dal mancato incasso delle royalties ma soprattutto dalle richieste restitutorie ex art. 2033 c.c. di quanto indebitamente già versato in forza di convenzioni nulle.


Preso atto del quadro normativo e giurisprudenziale formatosi negli ultimi anni, con l’ordinanza n. 8822/2019 il Consiglio di Stato ha rimesso le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma alla Consulta, ritenendola contraria: (i) agli artt. 3, 24, 111, e 117, comma 1, Cost., nonché (ii) ai principi generali in materia di produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE e 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e (iii) agli obblighi internazionali, di cui agli artt. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 2 del protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997.
I giudici amministrativi, infatti, hanno attribuito all’art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018 una portata di sanatoria rispetto ad accordi invalidi (per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c.) al fine di impedire che l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa possa essere confermato e che le amministrazioni locali si trovino costrette, non solo a dover rinunciare agli introiti per il futuro ma, soprattutto, a dovere restituire le somme già incassate in esecuzione delle convenzioni con conseguenti ripercussioni sui propri bilanci.


I giudici del supremo consesso amministrativo hanno motivato la loro decisione rimarcando come la produzione di energia da fonti rinnovabili è soggetta ad un regime amministrativo di tipo autorizzatorio, subordinato all’accertamento dei presupposti di legge e non sottoposto a misure di compensazione di carattere pecuniario.
Pertanto, la conservazione dell’efficacia di accordi che prevedano tali misure meramente economiche, proprie di un regime di carattere concessorio, rappresenta per gli operatori del settore un disincentivo economico scoraggiandoli dal mantenere i propri investimenti nel settore delle energie rinnovabili (già ampiamente colpito, su più fronti, negli ultimi anni).
In attesa della decisione che assumerà la Consulta in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 953 della L.145/2018, alla luce delle censure sollevate dal Consiglio di Stato, si resta a disposizione per valutare eventuali profili di nullità delle convenzioni sottoscritte con gli enti locali.


Si ringrazia per il prezioso contributo l’Avv. Giovanni Battista De Luca, membro della I Commissione – Affari Legali, Regolatori e Fiscali – che è a disposizione dei Produttori per gli eventuali chiarimenti del caso.