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Il TAR “Bacchetta” il Ministero e Dichiara Immediatamente Applicabile la Decurtazione degli Incentivi

Il giudice amministrativo sblocca finalmente lo stallo inerente alla riforma del regime sanzionatorio del GSE introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 960 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205) e statuisce l’immediata cogenza della normativa relativa alla possibilità di procedere alla decurtazione degli incentivi, anziché alla drastica decadenza dai medesimi.


La citata Legge di Bilancio ha introdotto una rilevante deroga di cui all’art.42, comma 3 del D. Lgs. 28/2011, disponendo che: “In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l’80 per cento in ragione dell’entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo”,
Il TAR del Lazio, con la sentenza n.10129 del 30.07.2019, riconosce che la suddetta deroga all’ordinario potere sanzionatorio del GSE ha “natura immediatamente applicabile ” anche in mancanza del decreto ministeriale previsto nel medesimo articolo.
Pertanto, il GSE, in caso di accertate violazioni rilevanti, dovrà preliminarmente verificare la sussistenza del requisito prescritto, ovvero che si tratti di un impianto che, al momento dell’accertamento della violazione (che deve essere successivo all’entrata in vigore della deroga), percepisca incentivi, e successivamente applicare la deroga prevista ex lege, calibrando la decurtazione in ragione dell’entità della violazione rilevata.


La norma, infatti, non condiziona affatto l’adozione della deroga all’adozione del decreto ministeriale come sempre sostenuto dal GSE, atteso che propendere per una diversa ricostruzione, come efficacemente precisa il giudice amministrativo, significherebbe “avallare la possibilità  per cui la volontà espressa dal legislatore di ammettere una deroga al potere amministrativo di decadenza possa rimanere “congelata”, a tempo indefinito, dall’inerzia del Ministero, con una sorta di comportamento “abrogante” posto in essere dal potere esecutivo avente l’effetto di porre nel nulla la norma primaria di favore, in palese stravolgimento del sistema costituzionale delle fonti”.
Il TAR, fornendo una innovativa interpretazione della norma, ha puntato il dito contro il Ministero dello Sviluppo Economico, colpevole di una ingiustificata e prolungata inerzia che, di fatto, rischia di vanificare proprio la finalità espressa della deroga in questione, ovvero la salvaguardia della sostenibilità economica delle iniziative energetiche e, di conseguenza della produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti.


La sentenza esaminata, dunque, riesce a svincolare la decurtazione degli incentivi dall’emanazione del decreto ministeriale, sancendo il definitivo e generalizzato abbandono della decadenza; occorre, tuttavia, evidenziare che il decreto ministeriale, seppure non costituente condizione di efficacia del riformato potere sanzionatorio, si rende comunque indispensabile (e se ne auspica, quindi, l’urgente adozione) ai fini della definizione di una compiuta disciplina organica del sistema dei controlli GSE, come prefissato dallo stesso D. Lgs. 28/2011.
In particolare, il decreto ministeriale dovrà necessariamente raccordarsi con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli), per stabilire, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e proporzionalità, i criteri, le modalità e le tempistiche, del delicato procedimento con cui il GSE provvederà a calibrare la decurtazione in rapporto all’entità della violazione rilevante accertata o denunciata spontaneamente (dovendo considerare, ad esempio, che una decurtazione dell’80% equivale, di fatto, ad un provvedimento di decadenza).
Pertanto, dopo l’intervento perentorio del giudice amministrativo, si attende la risposta da parte del Ministero (che sappiamo aver già elaborato una prima bozza di decreto) mediante l’adozione di una piattaforma regolamentare, che possa essere di ausilio tecnico al GSE (ormai chiamato a dare immediata applicazione alla deroga), nonché chiarificatrice di un equo procedimento di decurtazione, altrimenti foriero di un prevedibile ed ingente contenzioso.




Si ringrazia per la puntuale analisi l’Avv. Ambrogio Papa, che da tempo esamina per conto di Assoidroelettrica l’evoluzione della definizione dei poteri sanzionatori e di controllo esercitabili dal GSE nei confronti dei produttori di energia da fonti rinnovabili.


Lo stesso Avvocato Papa nel corso del Convegno di Desenzano del prossimo 20 settembre (link) terrà un intervento dedicato ad un’attenta analisi del nuovo Decreto FER.


Data l’importante affluenza registrata nelle passate edizioni, al fine di ottimizzare l’organizzazione dell’evento si invitano gli interessati a fornire un cenno di conferma della propria partecipazione – indicando nominativi ed ente/società di appartenenza – inviando un’email all’indirizzo segreteria@assoidroelettrica.it