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Considerazioni sulla Bozza di Decreto FER per gli Impianti che Sottendono Tratto d’Asta

I competenti Ministri hanno firmato il Decreto FER, pare che ad essere approvato sia stato un testo molto aderente alla bozza originariamente divulgata in anteprima al pubblico da Assoidroelettrica con il Comunicato Stampa 190/2019 (https://www.assoidroelettrica.it/?p=7058).


Paiono purtroppo confermati i dubbi che l’Associazione nutriva circa il fatto che il Legislatore, nonostante la positiva pronuncia del Commissario Europeo alla Concorrenza, potesse ulteriormente gravare iter autorizzativi già positivamente conclusi da ulteriori verifiche di natura ambientale (Comunicato Stampa 188/2019 – https://www.assoidroelettrica.it/?p=7047).


Nonostante gli innumerevoli sforzi compiuti dall’Associazione, all’esito di un primo esame della bozza in parola di Decreto emerge che per gli impianti idroelettrici la partecipazione alle aste ed ai registri sarà condizionata, tra l’altro, dalla dimostrazione di uno dei seguenti requisiti generali:
a) la sussistenza di una delle peculiari caratteristiche costruttive previste dai criteri di priorità di cui all’art. 4, comma 3, lettera b), punti i, ii, iii, iv del Decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall’autorità concedente, in aderenza, finalmente, alla recente e chiarificatrice giurisprudenza del Consiglio di Stato in merito ai poteri di controllo del GSE;
b) la conformità alle Linee Guida concernenti le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche (D.D. n.29/STA del 13.02.2017) e l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale (D.D. 30/STA del 13.02.2017), nonché alle condizioni di cui all’art. 77, comma 10 bis del D.Lgs. n.152/2006, verificata e dichiarata dal Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA).


L’accesso ai meccanismi di incentivazione per l’idroelettrico risulta, pertanto, rigorosamente circoscritto alle ipotesi di c.d. accesso diretto, previste dal precedente Decreto 23 giugno 2016, o alla verifica di conformità di SNPA, che assoggetta in via immediata ed indistinta tutte le derivazioni alle suddette Linee Guida, senza considerare le specifiche fattispecie e le relative tempistiche di applicazione, già disciplinate dalle Conferenze Istituzionali delle Autorità di Bacino.


Nell’affidare a SNPA tale verifica di conformità, il Decreto FER sembra derogare alle ordinarie e consolidate competenze in materia (Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Autorità di Bacino distrettuali), riconosciute e salvaguardate anche dalla disciplina normativa in materia di verifiche del GSE (art.42, comma 2, D.Lgs. n.28/2011).


In merito a tale deroga occorre evidenziare che:
(i) non appare giustificata da esigenze di omogeneità, già puntualmente soddisfatte dai processi di armonizzazione a livello nazionale contemplati dalle suddette Linee Guida;
(ii) risulterebbe limitata “ai soli fini dell’accesso alle tariffe di cui al presente decreto“, lasciando, quindi, intendere che, di fatto, SNPA sostituirebbe le amministrazioni competenti e si porrebbe “a supporto dell’autorità concedente” solo nell’espletamento di apposita istruttoria connessa all’accesso ai meccanismi di incentivazione, senza intaccare le ordinarie competenze delle amministrazioni interessate in relazione ad ogni altro ambito di attività.
Se così fosse interpretabile la citata e tortuosa formulazione contenuta nel Decreto FER, l’efficacia della verifica di conformità di SNPA dovrebbe essere contenuta nella procedura dinanzi al GSE, potendo tale verifica essere, in ipotesi, disattesa e/o contraddetta dalle competenti amministrazioni nel corso dell’espletamento dei procedimenti di adeguamento delle derivazioni alle menzionate Linee Guida (ad esempio, rinnovo concessione, variante in aumento).


Il procedimento dichiarativo condotto da SNPA, infine, si porrebbe in contrasto con i principi di semplificazione e di non aggravamento delle procedure, posto che non si sostanzia in un semplice onere di allegazione di ulteriore documentazione (come l’attestazione relativa al mantenimento o al raggiungimento degli obiettivi di qualità del corso d’acqua di cui all’art.4, comma 9 del Decreto 23 giugno 2016), ma costituisce un’istruttoria preliminare vincolante (e gravosa, atteso che i costi dell’istruttoria dovranno essere versati in deposto, quale condizione di procedibilità della richiesta ai sensi del richiamato art.124, comma 11, del D.Lgs. 152/2006), così consistente da rallentare o addirittura impedire la fruizione degli incentivi, dovendo considerare, tra l’altro, l’elevato numero di richieste che presumibilmente dovrà essere fronteggiato (con conseguente incremento del contenzioso giudiziale ancora prima della richiesta di accesso ai meccanismi incentivanti).


Si ringrazia per l’attenta analisi svolta l’Avv. Ambrogio Papa che sta proseguendo nell’esaminare nel dettaglio l’intero documento.